Lo Split Payment per i Professionisti
INIZIO
Il Decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 Giugno 2017, n. 96), all’articolo 1, comma 1, ha modificato l’articolo 17-ter del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633.
Il comma recita: “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’imposta sul valore aggiunto è versata direttamente dai cessionari o committenti, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”
Split Payment
Il meccanismo dello split payment, a partire dal 1° luglio 2017, è stato esteso anche ai professionisti.
Soggetti coinvolti (comma 1-bis):
- Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Società controllate da Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni
- Società controllate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici
- Società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana
Le disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Il Decreto n. 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 17-ter del DPR 633/1972, eliminando l’esclusione precedentemente prevista per i compensi soggetti a ritenuta alla fonte.
Di conseguenza, dal 1° luglio 2017, tutti i soggetti che emettono fatture con ritenuta d’acconto rientrano nel regime dello split payment.