Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro nell'Accordo Stato-Regioni 2025


INIZIO


Nuove regole per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni e Province Autonome, approvato il 17 aprile 2025, che aggiorna in modo organico la disciplina della formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento unifica i precedenti accordi e introduce nuove regole valide per tutte le figure professionali, con l’obiettivo di rendere la formazione più uniforme, coerente e realmente efficace nella prevenzione degli infortuni.

Le principali novità introdotte

Formazione per i Datori di Lavoro
  • Obbligatoria per tutti, anche se non svolgono il ruolo di RSPP;
  • Durata: 16 ore;
  • Modulo “Cantieri” di 6 ore per imprese operanti in cantieri temporanei o mobili;
  • Aggiornamento ogni 5 anni (minimo 6 ore).

Formazione per i Dirigenti

  • Riduzione della durata da 16 a 12 ore;
  • Modulo “Cantieri” di 6 ore in ambito edilizio;
  • Aggiornamento quinquennale (minimo 6 ore).

Formazione per i Preposti

  • Durata aumentata da 8 a 12 ore;
  • Obbligo di frequenza in presenza o videoconferenza sincrona;
  • Aggiornamento ogni 2 anni (minimo 6 ore).

Formazione per i Lavoratori

  • Formazione generale invariata (4 ore);
  • Formazione specifica unificata in un modulo unico di 6 ore;
  • Aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).

Corsi per Attrezzature e Ambienti Specifici

  • Nuove attrezzature incluse: caricatori, carriponte, macchine agricole raccoglifrutta;
  • Formazione ambienti confinati portata a 12 ore;
  • Aggiornamento quinquennale (minimo 4 ore).

Formazione per ASPP e RSPP

  • Conferma dell’impianto del 07/07/2016;
  • Moduli A e B per tutti, modulo C per i Responsabili;
  • Specializzazioni portate a 5 (settore Pesca separato dall’agricoltura);
  • Aggiornamento ogni 5 anni: 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.

Formazione per Coordinatori CSP/CSE

  • Confermate le disposizioni dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/2008;
  • Aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Modalità di erogazione della formazione

  • In presenza: preferita per corsi pratici o ad alto rischio;
  • Videoconferenza sincrona: ammessa per molte tipologie;
  • E-learning: consentito solo per specifici moduli teorici;
  • Modalità mista: combinazione di aula ed e-learning.

Soggetti Formatori

  • Istituzionali: enti pubblici, INAIL, università, Vigili del Fuoco, ordini professionali;
  • Accreditati: enti con accreditamento regionale e almeno 3 anni di esperienza documentata;
  • Paritetici o di settore: organismi bilaterali e associazioni di categoria.

Tempistiche di adeguamento

È prevista una fase transitoria di 12 mesi durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo le precedenti disposizioni.

L’obbligo generalizzato di formazione per i Datori di Lavoro dovrà essere assolto entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, ossia entro il 24 maggio 2027.

Il nuovo Accordo rappresenta un passaggio fondamentale per l’innalzamento degli standard qualitativi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Ultime modifiche: martedì, 24 febbraio 2026, 12:28