Sicurezza sul Lavoro: gli effetti della Legge 203/2024


INIZIO


Le novità introdotte dal “Concordato Lavoro” nel Testo Unico Sicurezza

La Legge 203/2024 (Concordato Lavoro), approvata il 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, introduce importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

Le nuove disposizioni intervengono su diversi aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando il sistema di monitoraggio, sorveglianza e semplificazione normativa.

Informativa annuale sullo stato delle politiche di sicurezza

Con l’introduzione del nuovo articolo 14-bis nel D.Lgs. 81/2008, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto, entro il 30 aprile di ogni anno, a riferire alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro relativo all’anno precedente.

La relazione dovrà includere:

  • lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • gli interventi da adottare per migliorare salute e sicurezza;
  • gli orientamenti e i programmi legislativi previsti per l’anno in corso.

Il Parlamento potrà adottare atti di indirizzo nei confronti del Governo.

Sorveglianza sanitaria: ruolo centrale delle ASL

La modifica dell’articolo 41, comma 9, stabilisce che eventuali ricorsi contro i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, debbano essere presentati entro 30 giorni all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente.

La ASL, dopo eventuali ulteriori accertamenti, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio espresso dal medico competente.

Utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei

La modifica dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008 consente l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative che non generino emissioni nocive, purché siano rispettati i requisiti di:

  • aerazione;
  • illuminazione;
  • microclima, secondo l’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro deve comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato territoriale tramite PEC, allegando la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti.

L’attività può iniziare dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazione da parte dell’Ispettorato.

Abrogazione dell’obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri

La modifica dell’articolo 304, comma 1, lett. b) abroga i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, che imponevano l’obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili.

Tali obblighi risultano già disciplinati dal D.Lgs. 81/2008, mentre le relative sanzioni restano regolate dagli articoli 55 e 59 del medesimo decreto.

La Legge 203/2024 rappresenta quindi un intervento di aggiornamento e razionalizzazione del sistema di sicurezza sul lavoro, con un rafforzamento dei controlli e una maggiore chiarezza normativa.

Last modified: Tuesday, 24 February 2026, 12:19 PM