Impianti Termici: quando il Libretto è obbligatorio
INIZIO
Libretto di impianto obbligatorio per redigere l’APE
Devi redigere un APE – Attestato di Prestazione Energetica e non sai se chiedere il libretto di impianto? Sai per quali impianti è obbligatorio disporre del libretto di impianto?
Il D.P.R. 74/2013 ha reso obbligatorio il libretto per tutti gli impianti termici per la climatizzazione, compresi quelli con pompe di calore e condizionatori d’aria, anche di piccola potenza, purché fissi.
Definizione di impianto termico
Si considera impianto termico qualunque impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal tipo di alimentazione utilizzata (elettricità, combustibili gassosi, liquidi o solidi).
L’impianto comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo.
Sono considerati impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono invece considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate.
Obblighi relativi al Libretto di Impianto
Gli impianti di climatizzazione, sia di nuova installazione che esistenti, devono essere dotati del Libretto d’Impianto Termico, rilasciato da un Installatore Certificato.
Tale obbligo è a carico del proprietario dell’impianto. Ogni impianto di climatizzazione, split inclusi, deve essere installato da un’Azienda Certificata F-Gas.
Se la potenza nominale dell’impianto è maggiore di 12 kW, è obbligatorio sottoporlo ai controlli periodici di efficienza energetica, verificando che nel tempo i consumi non aumentino rispetto al rendimento iniziale.
La potenza dell’impianto si calcola come la somma delle potenze utili delle macchine frigorifere che agiscono sullo stesso sistema di distribuzione.
Periodicità dei controlli agli impianti di climatizzazione
Le norme relative al libretto di impianto sono state introdotte dal D.M. 10 febbraio 2014. Per quanto riguarda la periodicità dei controlli di legge, si fa riferimento al D.P.R. 74/2013, art. 8 – Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici.
I controlli periodici di efficienza energetica attestano il grado di efficienza degli impianti fissi e sono obbligatori per:
- impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW;
- impianti di climatizzazione estiva o invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.
In ogni caso, occorre rispettare la periodicità dei controlli stabilita dal D.P.R. 74/2013:
- ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW;
- ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW.