Validità APE: Controlli Impianti Riscaldamento e Raffrescamento
INIZIO
Verifica dei controlli di efficienza energetica
Vuoi essere sicuro di redigere un Attestato di Prestazione Energetica valido? Hai un impianto che non ha subito controlli da qualche anno e devi inserirlo nei tuoi documenti?
Non preoccuparti, perché stabilire se e quando effettuare i controlli sul tuo impianto è semplice: è sufficiente consultare una tabella dedicata ai controlli di efficienza energetica.
Tabella dei controlli
La tabella dei controlli è suddivisa in base alla tipologia di generatore, al combustibile utilizzato e alla potenza termica dell’impianto.
Ad esempio, nel caso di un generatore a biomasse con potenza termica maggiore di 10 kW e minore di 100 kW, il controllo deve essere eseguito ogni 2 anni.
Riferimento normativo
“L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica.
A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.”