Linee Guida per la Certificazione Energetica degli Edifici e Requisiti Prestazionali


INIZIO


Linee Guida e Requisiti Prestazionali

Pubblicato sul sito del MISE la nuova procedura di certificazione indicata nelle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici e i Requisiti prestazionali degli edifici, modificati rispetto al DPR 59/2009.

Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e dei nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione.

Decreti sull’efficienza energetica degli edifici

Il secondo decreto è volto ad adeguare gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere:

  • nuove costruzioni
  • ristrutturazioni importanti
  • riqualificazioni energetiche

Il terzo decreto contiene le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

Nuovo APE 2015

Il nuovo modello di APE è valido su tutto il territorio nazionale e, insieme a un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), fornisce maggiori informazioni sull’efficienza dell’edificio e degli impianti.

Il nuovo APE entra in vigore dal 1 ottobre 2015, con la pubblicazione dei decreti attuativi della Legge 90/2013.

Nuove disposizioni

  • Nuovo Decreto Requisiti Minimi, con indicazioni sull’edificio di riferimento e sugli edifici a energia quasi zero.
  • Nuove Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, con il nuovo metodo di calcolo della classe energetica e il nuovo layout grafico dell’APE.
  • Decreto Relazione Tecnica di Progetto, con indicazioni per la redazione della relazione tecnica.

Il Decreto Requisiti Minimi

Il nuovo decreto sostituisce il DPR 59/2009 e definisce i requisiti minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

  • metodologie di calcolo con applicazione delle norme UNI TS 11300 (parti 1-2-3-4) e UNI EN 15193;
  • certificazione dei software commerciali;
  • indici di prestazione energetica;
  • edificio di riferimento con parametri energetici e impiantistici predeterminati;
  • edifici a energia quasi zero;
  • diagnosi energetica obbligatoria per impianti termici ≥ 100 kW;
  • calcolo EP oggi-domani.

Nuove Linee Guida per redigere l’APE

Le nuove linee guida sostituiscono il decreto del 26 giugno 2009 e hanno l’obiettivo di uniformare a livello nazionale le modalità di classificazione energetica e il modello di APE.

  • classe energetica calcolata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile;
  • aumento delle classi energetiche da sette a dieci: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G;
  • raccomandazioni sugli interventi migliorativi;
  • aggiornamento dei casi di esclusione;
  • sopralluogo obbligatorio;
  • archivio dei costi medi per la redazione dell’APE (ENEA);
  • istituzione del catasto energetico nazionale (SIAPE).

Sanzioni e controlli

  • Sanzioni per il certificatore: da 700 a 4.200 euro;
  • Sanzioni per il direttore dei lavori: da 1.000 a 6.000 euro;
  • Sanzioni per costruttore/proprietario: da 3.000 a 18.000 euro.

Le attività di monitoraggio e controllo verificano almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica, con controlli a campione a cura delle Regioni.

Decreto Relazione Tecnica di progetto

Il decreto disciplina schemi e modalità per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico.

  • indicazioni per l’inserimento di elementi edili e impiantistici;
  • indicazioni su calcoli e verifiche;
  • modalità di redazione della relazione tecnica;
  • tre schemi di relazione tecnica:
    • nuove costruzioni
    • ristrutturazioni importanti
    • interventi di riqualificazione energetica
Ultime modifiche: giovedì, 12 febbraio 2026, 16:24