Decreto Attuativo della Legge 90/2013: i dettami
INIZIO
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici
Per il calcolo della prestazione energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici si adottano le seguenti norme tecniche:
- UNI/TS 11300 – parte 1, 2, 3, 4
- UNI EN 15193
- Raccomandazione CTI 14/2013
Indici di prestazione energetica
La prestazione energetica è definita sostanzialmente attraverso i seguenti indici:
- Indice di prestazione per la climatizzazione invernale ed estiva
- Indice di prestazione per la produzione di acqua calda sanitaria
- Indice di prestazione per la ventilazione
- Indice di prestazione per l’illuminazione
- Indice di prestazione per il trasporto di persone e cose
L’indice di prestazione globale è la somma di tutti gli indici elencati.
Applicazione graduale in relazione alla tipologia di intervento
Il nuovo decreto prevede l’applicazione graduale in funzione della tipologia di intervento, per ciascuna delle quali sono previsti requisiti differenti.
Vengono definiti due tipi di ristrutturazione importante:
- Ristrutturazione importante di primo livello: interventi con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, con rifacimento dell’impianto per la climatizzazione invernale e/o estiva.
- Ristrutturazione importante di secondo livello: interventi con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che possono interessare l’impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
Edificio di riferimento
L’edificio di riferimento è un edificio identico in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e condizioni al contorno, avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati e dotato di impianti di riferimento.
Edifici a energia quasi zero
Un edificio a energia quasi zero è un edificio ad altissima prestazione energetica. Sono edifici a energia quasi zero sia gli edifici esistenti che quelli di nuova costruzione, purché rispettino contemporaneamente i seguenti requisiti:
- rispetto dei requisiti previsti dal nuovo decreto, determinati con i valori vigenti da gennaio 2019 per gli edifici pubblici e da gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dall’allegato 3 del D. Lgs. 28/2011.
Diagnosi energetica
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici, con potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW, compreso il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo condomino, è obbligatoria la diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto.
La diagnosi deve confrontare diverse soluzioni impiantistiche ed includere un’analisi costi/benefici, considerando le seguenti opzioni:
- impianto centralizzato con caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore;
- impianto centralizzato con pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore;
- possibile integrazione con solari termici;
- impianto centralizzato di cogenerazione;
- stazione di cogenerazione efficiente;
- per il non residenziale, installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti.