Quando deve essere redatto l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)
INIZIO
Cos’è l’Attestato di Qualificazione Energetica
L’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è il documento che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’edificio, le caratteristiche dell’involucro edilizio, degli impianti e i dati geometrici.
Chi redige e quando deve essere presentato
L’AQE può essere redatto da un tecnico abilitato anche coinvolto nei lavori di realizzazione dell’edificio in questione (ad esempio progettista o direttore dei lavori).
Deve essere presentato al Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal Direttore dei lavori e contiene i dati relativi all’edificio e agli impianti così come realizzati.
La Dichiarazione di fine lavori è inefficace (non valida) nel caso in cui manchi l’AQE.
Riferimenti normativi
Il modello dell’AQE è riportato nell’ Allegato 5 del D.M. 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali).
Il metodo di calcolo è quello previsto dall’ Allegato B del D.M. 26/06/2009 e dalle norme UNI TS 11300.
Quando sono obbligatorie Relazione tecnica e AQE
La Relazione tecnica e l’AQE devono essere prodotti nel caso in cui si ricada in quanto previsto nell’ art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs. 192/2005, ovvero per i seguenti interventi:
- edifici di nuova costruzione e ristrutturazione integrale di edifici con superficie utile maggiore di 1000 m²;
- ristrutturazione parziale, manutenzione straordinaria (applicazione dei requisiti minimi del D.P.R. 59/2009 limitata);
- nuovo impianto termico o ristrutturazione di impianto termico esistente (applicazione dei requisiti minimi del D.P.R. 59/2009 limitata);
- sostituzione del generatore di calore (applicazione dei requisiti minimi del D.P.R. 59/2009 limitata).
Sono esclusi gli edifici e/o impianti che ricadano nell’ art. 3, comma 3, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..